La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18608 del 30 giugno 2021, chiamata a pronunciarsi sulla questione della revisione dell’assegno di mantenimento del coniuge, ha ribadito il principio di diritto in virtù del quale il diritto del coniuge di percepire il suddetto assegno ed il corrispondente obbligo dell’altro di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
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