L’ampia nozione di imprenditore agricolo, come riveniente dalle disposizioni di cui all’art. 2135 c.c., nella formulazione introdotta a seguito della modifica operata dal D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, e la sua possibile interazione con la disciplina delle procedure concorsuali, ha reso particolarmente complessa e dibattuta la questione della fallibilità delle società cooperative di tipo agricolo, la cui criticità non appare sopita neppure per effetto dell’entrata in vigore della legge 27 gennaio 2012 n. 3.
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