In caso di disaccordo sulla fissazione della residenza o altri affari essenziali, ciascuno dei coniugi, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 154 c.c., può chiedere l’intervento del giudice il quale tenta di raggiungere, sentiti i coniugi e i figli conviventi ultrasedicenni, una soluzione concordata. Il presente aggiornamento riporta fac simile di istanza con la quale il coniuge, atteso il disaccordo in merito alla decisone dell’altro coniuge di trasferire la residenza della famiglia in altra città, chiede l’intervento del giudice al fine di pervenire ad una soluzione concordata.
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