Ai sensi di quanto previsto dall’art. 126 c.c., quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro temporanea separazione durante il giudizio. Il presente aggiornamento riporta fac simile di istanza con la quale il coniuge, divenuta intollerabile la convivenza con l’altro coniuge, chiede al giudice di ordinare la loro separazione temporanea, in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio.
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