L’art. 570-bis c.p. – a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 21/2018 – introduce una nuova fattispecie di reato estendendo il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 570 c.p. – reclusione fino a un anno o multa da centotre euro a milletrentadue euro – al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
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