Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020, hanno enucleato un importante principio di diritto per dirimere il contrasto relativo all’individuazione della giurisdizione competente, tributaria o ordinaria, nelle ipotesi di esecuzione forzata tributaria, in virtù del quale sulla illegittimità del pignoramento presso terzi per la sussistenza di possibili vizi formali decide il giudice dell’esecuzione e, successivamente, solo se necessario, interviene il giudice tributario per la valutazione nel merito della pretesa.
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