Il decreto di apertura del procedimento di omologazione del consumatore (ex art. 12-bis L. 3/2012) rammenta che alla data di omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Il fac simile dettaglia il decreto di apertura con il quale il procedimento di omologazione è avviato.
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