L’art. 129 c.c. prevede che, quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi l’obbligo di corrispondere, per un periodo non superiore a tre anni, somme periodiche di denaro in favore dell’altro coniuge. Il presente aggiornamento riporta fac simile di atto di citazione con il quale il coniuge chiede al giudice di accertare e dichiarare, ai sensi della succitata disposizione normativa, il suo diritto a percepire un assegno periodico attese le sue precarie condizioni economiche.
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