L’art. 119, comma II, c.c. prevede che il matrimonio contratto da chi è stato interdetto possa essere impugnato, una volta revocata l’interdizione, anche dalla stessa persona che era interdetta. Il presente aggiornamento riporta fac simile di atto di citazione con il quale l’attore, revocata con sentenza passata in giudicato la sua interdizione, chiede al giudice di annullare, ai sensi dell’art. 119 c.c., il matrimonio dallo stesso contratto.
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