Ai sensi di quanto disposto dall’art. 262 c.c. se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. Il presente aggiornamento riporta fac simile di atto di citazione con il quale la ricorrente, rifiutandosi il convenuto di procedere al riconoscimento della figlia, chiede al giudice di accettare e dichiarare che quest’ultima sia figlia del convenuto, nonché di ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di disporre che la stessa, ai sensi dell’art. 262 c.c., assuma il cognome del convenuto.
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