Le società di comodo, c.d. “non operative”, disciplinate dalla L. n. 724/1994, sono quelle società, di persone o capitali, che, a prescindere dell’oggetto sociale dichiarato, vengono utilizzate al fine esclusivo di realizzare una mera gestione del patrimonio dei soci, non esercitando in realtà alcuna effettiva attività imprenditoriale o commerciale. In particolare, l’art. 30 della predetta legge, come modificato dall’art. 35 del D.L. n. 223/200 convertito nella L. n. 248/2006, definisce i parametri di riferimento di individuazione della natura non operativa di una società. Il meccanismo di determinazione presuntiva del reddito di cui all’art. 30 è superabile mediante prova contraria del contribuente che dimostri l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto. L’aggiornamento ripercorre gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia (Cass., sent. n. 21358 del 21 ottobre 2015; Cass., sent. n. 13699 del 5 luglio 2016; Cass., sent. n. 9852 del 20 aprile 2018; Cass., V Sez. Civile, ord. n. 31626 del 4 dicembre 2019; Cass., sent. n. 16204 del 20 giugno 2018; Cass., sent. n. 16204 del 20 giugno 2018; Cass., sent. n. 4019 del 12 febbraio 2019; Cass., sent. n. 18912 del 17 luglio 2018).
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