La Corte di Cassazione, intervenendo sulla questione della cessione dei calciatori, ha recentemente chiarito – con le ordinanze nn. 2144, 2145 e 2146 del 25 gennaio 2019 – che, costituendo il trasferimento di un calciatore un atto di gestione di una squadra di calcio rientrante nell’attività ordinaria di una società sportiva, le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di prestazioni sportive fanno parte dei proventi ed oneri della gestione ordinaria accessoria della società sportiva stessa. Ne consegue che, nel conto economico di cui all’art. 2425 c.c., le plusvalenze di questa tipologia vanno imputate alla voce “valore della produzione” A5 “ricavi e proventi” e non alla voce E “proventi ed oneri”. L’aggiornamento, dopo una dettagliata analisi dei precedenti giurisprudenziali sull’argomento (Cass., sent. n. 3545/2004; CTR Lazio, 92/28/2012; CTR Lombardia, 3625/45/2015; CTR Piemonte, 825/5/2017) nonché della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 213 del 19 dicembre 2001 e del parere del Consiglio di Stato n. 5285 dell’11 dicembre 2012, si sofferma sulle motivazioni poste a fondamento delle ordinanze nn. 2144, 2145 e 2146 pronunciate dai giudici di legittimità in data 12 luglio 2018 e depositate in data 25 gennaio 2019.
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