L’art. 204-bis del Codice della Strada attribuisce la facoltà al trasgressore – o agli altri soggetti indicati nell’art. 196 – di proporre opposizione – di cui si riporta fac simile nel presente aggiornamento – davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, alternativamente alla proposizione del ricorso di cui di cui all’art. 203, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito.
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