L’art. 203 del Codice della Strada attribuisce al trasgressore, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, la facoltà di proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione. Il presente aggiornamento riporta un fac simile di ricorso in opposizione al prefetto avverso il verbale di accertamento per violazione al Codice della Strada ex artt. 204 e 205 C.d.S.
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