L’art. 1507 c.c. prevede che in caso di vendita congiuntiva, mediante un solo contratto, di una cosa indivisa, ciascuno dei condomini venditori può esercitare il diritto di riscatto solo in relazione alla quota che gli spetta. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di variante, redatta nella forma dell’atto pubblico, applicabile nella pratica, nel caso di vendita congiuntiva di cosa indivisa, qualora il compratore abbia esercitato la facoltà, riservatagli dal comma III dell’art. 1507 c.c, di richiedere ai venditori l’esercizio congiuntivo del diritto di riscatto.
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