L’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. prevede che nei casi in cui le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis c.p.c. non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, c.p.c. può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute. Il presente aggiornamento riporta fac simile di richiesta ai gestori delle banche dati pubbliche di informazioni sui beni da pignorare.
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