Accertata la violazione, l’organo accertatore provvede alla contestazione della stessa mediante la redazione di un verbale di accertamento con il quale vengono individuati gli elementi di fatto e di diritto al fine della contestazione dello specifico illecito ed indicate le norme che si ritengono violate. La contestazione della violazione può essere effettuata immediatamente, ossia nel momento stesso in cui l’agente ne riscontra la commissione, ovvero gli estremi della violazione possono essere notificati ai soggetti interessati entro il termine di 90 giorni, se residenti in Italia, o di 360 giorni, se residenti all’estero. Il presente aggiornamento riporta una rappresentazione grafica del procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981.
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