L’aggiornamento riporta il testo integrale della sentenza n. 26328 del 20 dicembre 2016 con la quale la corte di Cassazione ha stabilito che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento preveda l’integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum del 60%, richiesto dall’art. 11, L. n. 3 del 2012 ai fini dell’omologazione e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf