La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18045 del 28 agosto 2020, ha chiarito che, per il riparto delle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare ad uso esclusivo, l’art. 1126 c.c. prevede l’obbligo di partecipare alle spese, nella misura dei 2/3, da parte di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il terrazzo solare serve ovvero a coloro ai quali appartengono unità immobiliari di proprietà individuale, a cui funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto. L’obbligo di partecipare alla ripartizione dei 2/3 della spesa, inoltre, non deriva dalla sola, generica, qualità di condomino, bensì dall’essere proprietario di un’unità immobiliare compresa nella colonna d’aria sottostante alla terrazza oggetto della riparazione.
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