L’art. 496 c.p.c. prevede che, su istanza del debitore – con ricorso di cui si allega fac simile al presente aggiornamento – o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti può disporre la riduzione del pignoramento.
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