L’art. 495 c.p.c. riconosce al debitore la facoltà, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Il presente aggiornamento riporta fac simile di ricorso per la conversione del pignoramento.
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