La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5378 del 27 febbraio 2020, ha sancito il principio di diritto in virtù del quale il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri rientranti nella categoria di cui all’art. 30, lett. comma 1°, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello stato.
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