Il presente aggiornamento riporta fac simile di ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, nell’ambito di una procedura di espropriazione presso terzi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 553 c.p.c., ordina al terzo pignorato di corrispondere la somma indicata all’assegnatario entro il termine di venti giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa, dichiarandolo con il pagamento liberato nei confronti del debitore esecutato.
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