La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020, in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 6 del D.L. n. 132/2014, ha formulato il principio di diritto in virtù del quale nei casi in cui l’accordo stabilito tra i coniugi, nell’ambito di una negoziazione assistita, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili è necessaria, per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche l’atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Questo aggiornamento è disponibile in formato MS Word e Portabile pdf