La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23583 del 23 settembre 2019, ha definito “ritorsivo” il licenziamento intimato al lavoratore al rientro da una lunga malattia nel caso in cui il giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro si riveli infondato. In tal caso l’onere della prova grava sul lavoratore il quale, per affermare il carattere ritorsivo del licenziamento ed ottenere, dunque, una declaratoria di nullità del licenziamento stesso con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma I, della L. 300/1970 e s.m.i., è tenuto a provare il carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo emesso dal datore di lavoro, nonché a dimostrare specificatamente che l’intento di rappresaglia abbia avuto efficacia determinante, in via esclusiva, della volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.
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