L’aggiornamento approfondisce in maniera completa e dettagliata il tema della valutazione delle rimanenze finali le quali, in virtù di quanto sancito dall’art. 92, comma I, secondo periodo, d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso in cui la loro valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell’art. 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono».
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