Sia la proposta che l’accettazione sono atti revocabili fintanto che non si giunga alla conclusione del contratto; si consideri che per il carattere recettizio che hanno questi atti essi sono da considerarsi come forma di tutela delle libertà contrattuali la qual cosa si evince dal comma 1 dell’art. 1328 c.c. in cui si dispone che: “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto”. Orientamenti che tengono in conto la natura di atto unilaterale recettizio della revoca della proposta del contratto – attraverso l’applicazione combinata degli artt. 1326-1328-1334 e 1335 c.c. – affermano che “[…] la revoca della proposta di contratto […] non produce effetto quando sia pervenuta all’accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l’arrivo all’indirizzo del proponente dell’accettazione della controparte”. Fa seguito fac simile di revoca della proposta.
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