Nel corso delle trattative precontrattuali è possibile siano posti in essere vincoli definibili come negozi preparatori al contratto vero e proprio. I vincoli posti dovranno contenere gli elementi essenziali – accordo, causa, oggetto e forma – propri dell’art. 1325. Il vincolo non obbliga necessariamente alla conclusione di un contratto, esso, piuttosto, ha efficacia sull’autonomia negoziale. Tra i vincoli contrattuali vi è la proposta irrevocabile. L’art. 1329 c.c. sulla “Proposta irrevocabile” dispone che: “se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto”. Con la proposta irrevocabile il proponente s’impegna a non ritirare la sua proposta per un certo tempo, rinunciando dunque preventivamente al diritto di revoca per la durata del termine prefissato. In tal modo si agevola sotto più profili colui al quale è rivolta la proposta in quanto è reso disponibile un certo lasso di tempo per la sua accettazione oppure per il procacciamento dei mezzi finanziari necessari. Si richiamano gli artt. 1341 c.c. (Condizioni generali del contratto) e 1342 c.c. (Contratto concluso mediante moduli o formulari). Le disposizioni date dall’art. 1342 fanno sì, dunque, che clausole aggiunte ad un modello prefissato di contratto prevalgano sul modello o formulario al quale si applicano. Segue fac simile di proposta irrevocabile.
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