In ossequio a quanto disposto dall’art. 1822 c.c., colui il quale abbia promesso di dare a mutuo può legittimamente rifiutare l’adempimento della sua obbligazione nel caso in cui, fra il momento della promessa e quello pattuito per la sua esecuzione, le condizioni patrimoniali del mutuatario siano variate e divenute tali da rendere difficile la restituzione. Il mutamento in pejus delle condizioni economiche del mutuatario costituisce, quindi, una specifica causa di liberazione del mutuante dall’obbligo di adempiere alla promessa di mutuo. L’aggiornamento riporta un fac simile di promessa di mutuo, redatta nella forma dell’atto pubblico.
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