La convalida è un negozio unilaterale mediante il quale la parte legittimata ad esercitare l’azione di annullamento sceglie di non farlo. L’art. 1444 c.c. dispone infatti che: “Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto”. Con la convalida si attua conferma del contratto che diventa definitivo. La parte che intende convalidare il contratto deve essere consapevole del vizio affinché possa ad esempio dichiarare l’intenzione di convalidare il contratto concluso per errore. Da un lato dunque la convalida è un negozio che mira a rendere valido il negozio annullabile mentre dall’altro può considerarsi una forma tacita di convalida che si realizza quando la parte legittimata all’azione di annullamento esegue volontariamente il contratto conoscendo il motivo di annullabilità. Resta esclusa l’efficacia della convalida nei casi in cui persista un vizio del consenso oppure lo stato di incapacità. Segue fac simile di convalida di esazione di capitale con conferma e ratifica dell’atto di esazione e quietanza.
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