La condizione rappresenta l’avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale le parti del contratto subordinano l’efficacia oppure la risoluzione del contratto stesso o di un singolo patto incluso nel contratto. Una distinzione tra la condizione sospensiva e quella risolutiva emerge nell’art. 1353 c.c. Si definisce sospensiva quella condizione dal cui verificarsi viene fatta dipendere l’efficacia o meno dell’accordo contrattuale. Di seguito si rende disponibile modello esemplificativo della condizione di sospensione.
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