L’art. 1353 c.c. definisce la condizione quale quell’elemento futuro e incerto da cui dipende l’efficacia o la risoluzione di un negozio giuridico. La condizione è potestativa quando il suo avverarsi dipende dalla volontà della parte contraente. La condizione potestativa, inoltre, può essere meramente potestativa ovvero potestativa semplice. Il codice civile non fornisce una esatta definizione delle due figure di condizione ma si limita semplicemente a sanzionare con la nullità la condizione meramente potestativa (art. 1355 c.c.). Secondo la giurisprudenza, la distinzione risiede nella circostanza che la condizione potestativa semplice è rimessa alla volontà dell’obbligato (volontà che, però, è espressione di un interesse o di esigenze o circostanze), mentre la condizione meramente potestativa è rimessa ad un’arbitraria determinazione di volontà di una delle parti (non supportata cioè da una valutazione dei conseguenti vantaggi e svantaggi). L’aggiornamento riporta un fac simile di condizione potestativa, applicabile ad un contratto di locazione, attraverso la quale il locatore autorizza il locatario a sublocare l’immobile, subordinando tale facoltà al gradimento del sublocatario da parte del locatore stesso.
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