La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3750 del 14 febbraio 2020, ha chiarito che il differimento di cinque anni degli effetti dell’estinzione della società cancellata non è retroattivo e si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione venga presentata nella vigenza del D.Lgs. n. 175/2014. L’art. 28, comma IV, del D.lgs. n. 175/2014 stabilisce che l’effetto estintivo della società di persone o di capitali, qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese, disposta su richiesta, è differito di cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, limitatamente al settore tributario e contributivo. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo la suddetta disposizione normativa efficacia retroattiva, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società sia stata presentata quando tale decreto era vigente.
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