Con il contratto estimatorio, disciplinato dagli artt. 1556 e ss. c.c., una parte (c.d. tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (c.d. accipiens) la quale si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. L’aggiornamento riporta un fac simile di contratto estimatorio, con annesse formule per la corretta definizione dell’oggetto e della durata del contratto, dei termini di restituzione dei beni consegnati, nonché del prezzo al cui pagamento è tenuto l’accipiens.
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