La Corte Costituzionale, con sentenza n. 232 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma V, del D.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il diritto al congedo straordinario al figlio non convivente – al momento della presentazione della domanda – con il genitore disabile che necessita di assistenza. Ancorare, infatti, il beneficio del congedo straordinario al criterio della convivenza si sostanzia in “un’evidente disparità di trattamento tra coloro che liberamente possono scegliere il luogo in cui risiedere (e dunque convivere con il genitore) e quanti, invece, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non possono compiere tale scelta”. L’aggiornamento, oltre ad un attento approfondimento dell’istituto del congedo straordinario, include il testo integrale della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 7 novembre 2018 e del D.lgs. n. 151/2001.
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