La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5236 del 7 febbraio 2020, ha chiarito che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p. qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge tramite un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario.
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