L’accrescimento della donazione è un istituto di natura generale del nostro ordinamento giuridico che consiste nell’accrescimento del beneficio in favore dei donatari accettanti rispetto alla parte destinata ai donatari che non abbiano potuto o voluto accettare la donazione. L’art. 773, comma II, c.c., nel caso di donazione fatta congiuntamente a più donatari, attribuisce espressamente validità alla “clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri”. L’aggiornamento riporta un fac simile di clausola di accrescimento attraverso la quale il donante dispone l’accrescimento delle parti destinate agli altri donatari, in caso di mancata accettazione della donazione da parte di uno dei donatari.
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