La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8819 del 12 maggio 2020, ha chiarito che, nel giudizio di merito avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, il dovere officioso di cooperazione istruttoria non può essere escluso dal giudizio di non credibilità soggettiva relativo alle dichiarazioni del ricorrente, trattandosi di un accertamento sull’attuale condizione del paese di origine che deve precedere e non seguire la valutazione della prova, salvo che la difesa dell’istante non abbia esposto fatti storici idonei a renderne possibile la valutazione o abbia espressamente e motivatamente rinunciato ad una delle possibili forme di protezione.
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