La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7844/2018, ha riconosciuto il danno da “stress forzato” (c.d. danno da straining), inteso come danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita lavorativa ed alla libera e piena esplicazione della propria personalità sul luogo di lavoro e causato dal verificarsi di una serie di comportamenti vessatori, perpetrati in danno del lavoratore, anche privi del carattere della continuità nel tempo.
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