La legge riserva al soggetto danneggiato dal reato ed ai suoi successori universali di costituirsi nel procedimento penale già pendente, introducendo al suo interno l’azione civile. La costituzione di parte civile, disciplinata dagli artt. 64 e ss c.p.p., consente di ottenere dall’imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in seguito al reato. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di costituzione di parte civile del coniuge, quale erede del paziente deceduto a seguito della condotta del medico chirurgo, imputato del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p.
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