Aggiornamento del 08/01/2020. | Autore: Redazione Duepuntozero
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 149, comma IV, del D.lgs. n. 209/2005 - c.d. codice delle assicurazioni private -, nel caso in cui sia stata avviata procedura di risarcimento diretto, ricevuta dall’impresa di assicurazione l’offerta di risarcimento, se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. L’aggiornamento riporta un fac simile di atto di quietanza inoltrato dal danneggiato beneficiario del risarcimento all’impresa di assicurazione.
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Redazione Duepuntozero
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Manuela Rinaldi - Cinzia Basilico