Aggiornamento del 19/02/2020. | Autore: Redazione Duepuntozero
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 515 del 15 gennaio 2020, ha chiarito che il rifiuto di sottoporsi a trattamenti terapeutici ed, in particolare, ad emotrasfusione per motivi religiosi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito, non può incidere sulla misura del risarcimento spettante al danneggiato che, pertanto, rimane integrale.
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Domenico Spinazzola
Redazione Duepuntozero
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