Aggiornamento del 27/11/2020. | Autore: Redazione Duepuntozero
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26391 del 9 novembre 2020, ha chiarito che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020 – la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma II, C.d.S., nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della parte di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione –, la revoca della patente costituisce espressione dell’esercizio, non di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non degrada e non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato.
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Pasquale Santoro
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