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- Aggiornamento del 14/07/2015
L'aggiornamento include un approfondimento sui più recenti orientamenti giurisprudenziali sui requisiti tecnici e sugli standard di sicurezza degli ascensori.
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Opera a cui si riferisce questo aggiornamento
- Filomena Romano
- Giu 2013
- Aggiornamento del 13/07/2015
L'aggiornamento include un fac simile di nomina e revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, oltre ad un dettagliato approfondimento in materia.
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Opera a cui si riferisce questo aggiornamento
- Filomena Romano
- Giu 2013
- Aggiornamento del 18/02/2015
Il Codice Civile stabilisce chiaramente che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Dunque, vietare ad un condomino il possesso di un animale domestico nel proprio appartamento equivale a menomare i suoi diritti. I giudici affermano, infatti, che il cane e il gatto vanno considerati come esseri senzienti e facenti parte del nucleo familiare. L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è già previsto nel contratto di locazione dell’appartamento. Nel caso nel corso dell’assemblea condominiale il divieto contro l’animale non fosse stato discusso come argomento all’ordine del giorno, ma nelle “varie ed eventuali”, la delibera è già considerata nulla (cioè non produce alcun effetto) ed è sufficiente inviare una raccomandata A/R all’amministratore.
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Opera a cui si riferisce questo aggiornamento
- Filomena Romano
- Giu 2013
- Aggiornamento del 02/12/2014
La Legge n. 27 del 24 marzo 2012 approfondisce la normativa di cui all’art.139 del Codice delle Assicurazioni private (D. lgs. 209/2005), specificando che le lesioni di lieve entità da danno biologico, ovvero quelle da inscriversi nell’intervallo 0-9% di invalidità permanente, causano un danno biologico permanente solo se rilevate a seguito di “un accertamento clinico strumentale obiettivo”. Inoltre, “(…) Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Successivamente la giurisprudenza si è pronunciata maggiormente a favore di un riscontro medico legale di tipo “strumentale” piuttosto che solo “visivo”, al fine di sottolineare l’importanza della valutazione equitativa del danno non patrimoniale rispetto alle circostanze del caso di specie.
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Opera a cui si riferisce questo aggiornamento
- Aggiornamento del 02/12/2014
Con l'entrata in vigore del d.l. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che si caratterizza per avere apportato notevoli modifiche al sistema giudiziario, dirette alla riduzione dell'arretrato nei procedimenti civili, vi è altresì l'introduzione di una nuova tipologia di alternativa alle controversie costituita dalla negoziazione assistita, procedura che si sostanzia in un formale tentativo di accordo (c.d. convenzione di negoziazione) con l'assistenza obbligatoria dell'avvocato. Si tratta di un intervento normativo di urgenza che ha lo scopo di introdurre disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, mediante la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e, dall'altro lato, di promuovere, in sede stragiudiziale, procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In sostanza, la negoziazione assistita è un vero e proprio alternative dispute resolution volto a indirizzare la trattazione di una parte delle controversie che trovano il loro naturale terreno nel processo civile, al dì fuori del medesimo.
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Opera a cui si riferisce questo aggiornamento