La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28104 del 9 dicembre 2020, confermando quanto sostenuto dalla ormai consolidata giurisprudenza in tema di determinazione dell’assegno divorzile, ha chiarito che il criterio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento. Pertanto, in sede di riconoscimento dell’assegno di divorzio – cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa –, il giudice di merito deve avere riguardo all’indipendenza economica, intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente.
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