Aggiornamento del 09/05/2019. | Autore: Redazione Duepuntozero
La Suprema Corte, a seguito della riforma operata in materia di responsabilità medica dalla c.d. Legge Gelli, è tornata ad occuparsi del corretto riparto dell’onere della prova, confermando il principio in virtù del quale il paziente, che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da colpa medica, ha l’onere di provare il nesso eziologico tra il danno subito e la condotta commissiva o omissiva del medico, nesso che, come chiarito dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, va valutato secondo la regola della preponderanza dell’evidenza ovvero “del più probabile che non”. L'aggiornamento riporta un fac simile di atto di comparsa di costituzione e risposta stilata dal difensore del medico chirurgo e dell’azienda ospedaliera per ottenere il rigetto, per esclusione del nesso di causalità, della richiesta di risarcimento danni avanzata dal paziente a seguito di intervento chirurgico.
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Domenico Spinazzola
Redazione Duepuntozero
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